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Sez. 2, Sentenza n. 9702 del 04/06/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170915 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - MOTIVO RIGUARDANTE L'ASSOLUZIONE - COMPRENSIONE DEL MOTIVO RIGUARDANTE LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170915-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - MOTIVO RIGUARDANTE L'ASSOLUZIONE - COMPRENSIONE DEL MOTIVO RIGUARDANTE LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE.*

Per il principio tantum devolutum quantum appellatum, sancito nell'art. 515, primo comma, cod. proc. pen., secondo il quale l'appello dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, la facoltà di dare al fatto una diversa definizione giuridica sussiste soltanto quando l'appellante abbia contestato la natura giuridica del fatto richiedendone un secondo esame. L'Esercizio della predetta facoltà non è consentito, invece, quando l'imputato abbia appellato per essere assolto con formula piena o dubitativa, senza nulla eccepire sulla esattezza della qualificazione giuridica del fatto contestato. (Conf mass n 144246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)