Sez. 6, Sentenza n. 4370 del 09/02/1988 Ud. (dep. 09/04/1988) Rv. 178076 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA RISPETTO A QUELLA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA RISPETTO A QUELLA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Quando appellante sia il solo imputato, il giudice di appello, fermo il divieto della reformatio in peius, può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche più grave, purché rispetti il limite dell'effetto devolutivo; nel senso che l'appello dell'imputato deve investire la qualificazione giuridica del fatto contestato o, comunque, gli elementi inerenti a tale fatto. (V mass n 164955; (V mass n 166343; (V mass n 170667; (V mass n 174188; (V mass n 176255; (Conf mass n 160290; (Conf mass n 170915; (Conf mass n 176876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)