Sez. 6, Sentenza n. 11864 del 04/03/1977 Ud. (dep. 29/09/1977) Rv. 136860 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ESAME DELLA FATTISPECIE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CAPO D'IMPUTAZIONE E NON GIA ALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - IMMUTAZIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ESAME DELLA FATTISPECIE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO CON RIFERIMENTO AL CAPO D'IMPUTAZIONE E NON GIA ALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - IMMUTAZIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il rispetto delle regole del contraddittorio, delle quali e presidio la disposizione consacrata nell'art 477, secondo comma, cod proc pen, si misura confrontando il fatto ritenuto in sentenza con quello formante oggetto della contestazione, che e precisata nel capo d'imputazione. Sicche, nel caso di rinvio a giudizio, disposto a conclusione della formale istruttoria, la motivazione dell'ordinanza non integra la contestazione, ma soltanto la spiega, donde, se le argomentazioni del giudice istruttore puntualizzano solo taluni aspetti della contestazione medesima, cio nulla toglie al potere del giudice di merito di esaminare ed investire, con la propria pronuncia, la fattispecie nella sua interessa (nella specie e stata esclusa la immutazione del fatto per il caso di generica contestazione, nel capo d'imputazione, di concorso criminoso, indicato nella motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio sotto l'aspetto del previo concerto, e ritenuto dai giudici sotto l'aspetto del concorso in itinere).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)