Sez. 1, Sentenza n. 999 del 10/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154582 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - CONTESTAZIONE NELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - FATTO ENUNCIATO NELLA MOTIVAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - CONTESTAZIONE NELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - FATTO ENUNCIATO NELLA MOTIVAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella ordinanza istruttoria di rinvio a giudizio la enunciazione del fatto può essere contenuta (sia pure in modo non ortodosso) nella motivazione. La legge processuale infatti commina la nullità della sentenza per mancata enunciazione del fatto, solo quando questa non esista affatto nella sentenza medesima e non quando essa sia formulata nella motivazione e non nel dispositivo. (V mass n 151474/82; (V mass n 136860/77, nel senso che la motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio non integra la contestazione, ma la spiega e che il giudizio di merito è libero però di esaminare la fattispecie nella sua interezza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)