Sez. 5, Sentenza n. 4763 del 28/03/1973 Ud. (dep. 14/06/1973) Rv. 124374 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE IMPLICITA DELL'AGGRAVANTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIFESA O DELLA CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE IMPLICITA DELL'AGGRAVANTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIFESA O DELLA CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Non viola il diritto di difesa ne il principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che commina entrambe le pene quand'anche sia mancato nel decreto di citazione un esplicito riferimento alla ricorrenza del caso grave, purche siano stati resi noti gli elementi del fatto in Sede di formale contestazione(qual'e appunto quella fatta col decreto di citazione a giudizio), spettando al giudice la qualificazione giuridica dell'addebito, non soltanto nella sua Forma semplice, ma anche in quella circostanziata, senza che a tale riguardo possa distinguersi in ordine al'tipò della situazione aggravatrice. (Conf 121383, anno 1972 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)