Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 23/04/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177182 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - CONTESTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INDICAZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI NON OLTRE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RATIO - ATTRIBUZIONE IN SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE INSUFFICIENTEMENTE CONTESTATA E NON APPLICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: RAPINA COMMESSA CON ARMA-GIOCATTOLO.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - CONTESTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INDICAZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI NON OLTRE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ - RATIO - ATTRIBUZIONE IN SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE INSUFFICIENTEMENTE CONTESTATA E NON APPLICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA CORRELAZIONE FRA ACCUSA E SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: RAPINA COMMESSA CON ARMA-GIOCATTOLO.*
Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, anche se non è necessario adoperare formule enuncianti l'aggravamento del reato o indicare i dati normativi, tuttavia, è indispensabile che ne siano indicati e specificati, non oltre il giudizio di primo grado, gli elementi essenziali, di modo che l'imputato sappia con certezza che la circostanza aggravante è compresa nel tema dell'addebito e sia posto in condizioni di difendersi anche in relazione ad essa. Ne consegue che viola il diritto di difesa e il principio della correlazione tra accusa e sentenza, il giudice dell'appello che ritenga sussistente una circostanza aggravante insufficientemente contestata e non applicata in primo grado. (fattispecie in cui il possesso di un'arma-giocattolo veniva a costituire, secondo la contestazione, minaccia idonea ad integrare l'elemento materiale del delitto di rapina nella sua Forma semplice e non già, come ritenuto dal giudice d'appello, l'elemento oggettivo dell'aggravante della minaccia con armi, prevista dall'art. 628, terzo comma cod. pen., peraltro non indicata specificatamente nel capo d'imputazione, né enunciata nei suoi elementi essenziali nella contestazione nel corso del giudizio di primo grado, né applicata in tale grado). (V, mass n 162197; (V, mass n 124374; (V, mass n 151917).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)