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Sez. L, Sentenza n. 9968 del 23/06/2003 (Rv. 564478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 63 del 1966 - Stabilità del rapporto - Dirigenti - Presupposti - Previsione della stabilità da parte dei c.c.n.l. - Necessità - Interpretazione - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di credito.
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Il rapporto di lavoro dei dirigenti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3, legge n. 604 del 1966, e, pertanto, la prescrizione dei crediti retributivi vantati da questa categoria di lavoratori non decorre in costanza del rapporto, salvo che la stabilità del medesimo sia assicurata mediante l'introduzione ad opera delle pattuizioni dei contratti collettivi di diritto comune di limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro, essendo riservata l'interpretazione di dette pattuizioni al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 88 del c.c.n.l. dei dirigenti delle aziende di credito, ha affermato che detta clausola, per i dirigenti non di vertice, benché disponga che il rapporto di lavoro possa essere risolto soltanto per 'giusta causà o per 'giustificato motivò, prevede, per il caso di accertata illegittimità del licenziamento, una tutela meramente risarcitoria e, conseguentemente, ha escluso la stabilità del rapporto di lavoro, reputando che la prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla data di cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)