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Sez. L, Sentenza n. 9137 del 13/09/1997 (Rv. 507987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorso della prescrizione durante il rapporto non assistito dalla garanzia di stabilità - Esclusione - Applicabilità del principio anche al rapporto dei dirigenti d'azienda - Limitazione ai crediti retributivi.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro, che ha luogo durante il rapporto quando questo sia assistito dalla garanzia di stabilità, resta invece procrastinato al momento di cessazione dello stesso quando si tratta di rapporto privo di stabilità - come nel caso dei dirigenti d'azienda, ove anche la contrattazione collettiva di categoria preveda un'indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato - e sempre che si tratti di crediti retributivi, che godono della speciale garanzia dell'art. 36 Cost. e non di diritti diversi, quale quello ad una qualifica superiore che soggiace alla prescrizione decennale decorrente anche in costanza di rapporto, salvo che il lavoratore faccia valere esclusivamente diritti patrimoniali ricollegabili al riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)