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Sez. 3, Sentenza n. 24143 del 29/11/2010 (Rv. 614910 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Cosiddetto contratto di protezione tra paziente e medico curante - Inadempimento del medico pregiudizievole del diritto alla salute - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614910-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale, quale quello che, pregiudicando il diritto alla salute, insorga nel cosiddetto contratto di protezione che lega il paziente al medico che lo ha in cura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 2059, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)