Sez. L, Sentenza n. 14288 del 28/06/2011 (Rv. 617776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Reperibilità - Nozione - Servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale - Retribuzione relativa - Determinazione - Criteri - Attribuzione di un giorno di riposo compensativo - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Mancata concessione del giorno di riposo compensativo - Risarcimento del danno non patrimoniale - Configurabilità - Onere della prova.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 18, quinto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987 e, da ultimo, dall'art. 7, sesto comma, del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999) - il diritto ad un giorno di riposo compensativo, che non è riconducibile, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, all'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 18 com. 5, Contr. Coll. 07/04/1999, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)