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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 05/05/1967 (Rv. 327046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OCCUPAZIONI ACCESSORIE E SECONDARIE - ECCEZIONE DEL CARATTERE PRINCIPALE DELL'OCCUPAZIONE - DIFETTO DI PROVA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OCCUPAZIONI ACCESSORIE E SECONDARIE - ECCEZIONE DEL CARATTERE PRINCIPALE DELL'OCCUPAZIONE - DIFETTO DI PROVA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*

Il lavoratore che eccepisca l'applicabilita dell'art.36 della Costituzione, sotto il profilo che il rapporto di lavoro ritenuto accessorio (nella specie, attivita giornalistica) sia, invece, da considerarsi, in relazione ad un determinato periodo di tempo, come principale, deducendo che l'attivita normale (nella specie, impiego statale)avrebbe avuto inizio in epoca successiva all'inizio dell'altra attivita, ha l'Onere di provare le sue affermazioni in difetto, il giudice di merito deve disattendere la generica eccezione, siccome sfornita di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)