diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1549 del 30/05/1974 (Rv. 369691 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - MANCATA ISCRIZIONE - ASSUNZIONE DEL TITOLO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CONSEGUENZE PENALI - INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369691-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - MANCATA ISCRIZIONE - ASSUNZIONE DEL TITOLO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CONSEGUENZE PENALI - INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*

Sebbene l'art 45 della legge n 69 del 1963 disponga che nessuno puo assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista professionista se non e iscritto nell'albo professionale e la violazione di detta norma sia punita dal codice penale come reato, tuttavia l'attivita prestata di fatto nel settore giornalistico - da ricondurre nel rapporto di lavoro subordinato - non e soggetta all'art 2231 cod civ, che esclude l'Azione per il pagamento della retribuzione soltanto in relazione al contratto di opera professionale, ma deve essere retribuita secondo quanto previsto dai contratti collettivi per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista. (V 995'71, mass n 350963; 875'67, mass nn 327046 e 327047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)