Sez. 3, Sentenza n. 30895 del 22/04/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264170 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Temporanea importazione di merci non comunitarie - Termine massimo di permanenza senza assoggettamento a diritti doganali - Mezzi di trasporto indicati dall'art. 216 d.P.R. n. 43 del 1973 - Mancato utilizzo dei veicoli e custodia nelle forme previste dal Ministero delle Finanze - Conseguenze - Interruzione e decorrenza "ex novo" dell'intero del termine - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di reati doganali, il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 562, lett. e), Regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, durante il quale è consentita l'immissione nel territorio doganale comunitario di "merci" non comunitarie senza l'assoggettamento a dazi e diritti doganali, è interrotto, e non semplicemente sospeso, quando le "merci" sono costituite dai mezzi di trasporto indicati dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, se - e per tutto il tempo in cui - i veicoli permangono nel territorio doganale, restano inutilizzati e sono custoditi nelle forme stabilite dal Ministero delle Finanze. (Fattispecie relativa a natante immatricolato nel registro navale di Stato extraeuropeo).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Legge 03/11/1961 num. 1553, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 562 com. 2, Regolam. Commissione CEE 04/05/2001 num. 993 art. 562 lett. E, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/05/1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)