Sez. 3, Sentenza n. 5803 del 10/11/1979 (Rv. 402453 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 817 DEL 1971 E N 2 DEL 1979 - ININFLUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 817 DEL 1971 E N 2 DEL 1979 - ININFLUENZA.*
Il termine di un anno decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, entro il quale, a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, puo essere esercitato il diritto di riscatto, ha natura perentoria e non meramente ordinatoria tale natura del detto termine non e stata modificata dalla legge 14 agosto 1971 n 817, ne dalla legge di interpretazione autentica dell'8 gennaio 1979 n 2.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)