diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 19/02/1981 (Rv. 411564 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - TERMINE - NATURA.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411564-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - TERMINE - NATURA.*

Poiche il termine di un anno, fissato dall'art 8 della legge 590 del 1965 per l'Esercizio del riscatto agrario, risponde all'esigenza del tempestivo compimento dell'atto per soddisfare il bisogno di certezza delle altrui situazioni giuridiche ed ha la funzione di precludere al coltivatore diretto la facolta di far valere il relativo diritto ove l'atto all'uopo necessario non sia compiuto entro quel termine, deve ritenersi che esso abbia natura perentoria e costituisca termine di decadenza. (V 5803/79, mass n 402453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)