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Sez. L, Sentenza n. 152 del 10/01/1997 (Rv. 501635 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6, primo comma, legge n. 140 del 1985 a favore degli ex combattenti e categorie equiparate - Condizioni - Pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Superstite del lavoratore deceduto con diritto a pensione di reversibilità - Diritto autonomo al beneficio - Sussistenza - Conseguenze - Data di decorrenza della pensione di reversibilità - Rilevanza - Decorrenza della pensione diretta - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501635-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

L'art. 6, comma 1, legge 15 aprile 1985 n. 140, riconoscendo, a domanda, una maggiorazione reversibile di L. 30.000 mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni, ha riguardo anche agli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità, esplicitamente equiparati nell'art. 2 della legge n. 336 del 1970 agli appartenenti alla categorie di cui al precedente articolo 1, ai quali è attribuito pertanto un diritto autonomo alla maggiorazione. Ne consegue che il requisito temporale stabilito dal secondo comma del suddetto articolo 6 (il quale subordina il diritto alla maggiorazione alla condizione che la pensione abbia decorrenza successiva al 7 marzo 1968) va verificato con riguardo alla pensione di reversibilità e non alla pensione diretta che sarebbe spettata al "de cujus".

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)