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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 532 del 1990

Decisione
decisa il 1990-11-28, depositata il 1990-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:532
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16665

  • Reati militari
  • Diserzione
  • Non consentito giudizio in contumacia se non per ordine del procuratore generale militare
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 469/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di diserzione aggravata (artt. 148 n.2, 154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 15 maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto assicura agli stessi l'impunità;
punto 2
Considerato che identica questione è stata trattata da questa Corte con la sentenza n. 469 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P., sollevata dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 469 del 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze