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Sez. 3, Sentenza n. 6840 del 19/06/1993 (Rv. 482826 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere | Responsabile del danno - Condanna al risarcimento dei danni nel processo penale - Danneggiato - Azione civile nei confronti dell'assicuratore (del responsabile) rimasto estraneo al processo penale - Proposizione - Previa richiesta di risarcimento ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Necessità.
Stato
decisa il 1993-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482826-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A.) - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, l'onere della previa richiesta di risarcimento del danno prevista dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non viene meno per il danneggiato che, essendosi costituito parte civile, contro il responsabile nel processo penale, ove le formalità previste dal citato art. 22 non debbono essere obbligatoriamente osservate, ed avendo ottenuto la condanna di questo al risarcimento dei danni, intenda agire in sede civile contro l'assicuratore (del responsabile) che non abbia partecipato a quel processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)