Sez. L, Sentenza n. 9461 del 30/04/2014 (Rv. 630729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Ramo d'azienda - Nozione - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità - Condizioni - Trasferimento di parte del settore di supporto logistico - Applicabilità della disciplina della cessione di azienda - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento di azienda, il frazionamento e la cessione di parte di uno specifico settore aziendale, destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2112 cod. civ., purché presenti, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, una propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto correttamente ravvisabile il trasferimento di ramo d'azienda con riguardo alla cessione di un servizio dotato di una propria autonomia, di proprie strutture e personale, consistente nella gestione di tutti gli adempimenti amministrativi del personale Telecom, preesistente, sin dal luglio 1999, alla cessione stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18 art. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)