diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21697 del 13/10/2009 (Rv. 610393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina dell'art. 2112 cod. civ. - Nozione di ramo o di parte di azienda - Entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica - Necessità - Conseguenze - Cessione di servizi - Identificazione del ramo di attività - Esclusione - Conseguenze in materia di licenziamento dei lavoratori - Fattispecie relativa a licenziamento di lavoratori rientrati dalla c.i.g.s.
Stato
decisa il 2009-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi, - nella specie ricondotti ad un generico settore di "Servizi generali" - ove questi non integrino un ramo o parte dell'azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell'ambito di una lecita operazione di riduzione dell'azienda. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha qualificato il licenziamento come discriminatorio in quanto diritto ad evitare il reinserimento nell'organizzazione produttiva di un lavoratore che rientrava dalla c.i.g.s.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2119, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)