Sez. 3, Sentenza n. 12598 del 16/10/2001 (Rv. 549665 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Fotostatiche - Valore probatorio - Disconoscimento della copia non autenticata - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Le copie fotostatiche o fotografiche di un documento hanno, a norma dell'art. 2719 cod. civ., lo stesso valore probatorio degli originali quando espressamente disconosciute dalla parte contro cui sono prodotte. Con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)