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Sez. 5, Sentenza n. 10323 del 20/05/2015 (Rv. 635456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Pronunce del giudice tributario declinatorie della giurisdizione - Applicabilità della "traslatio iudicii" - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635456-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Il principio della "translatio iudicii" è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito (nella specie, dal giudice tributario), nonostante queste ultime, a differenza di quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non impongano, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, atteso che, comunque, le parti dispongono, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione, del ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, cod. proc. civ., che consente di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice "ad quem" e rende, pertanto, praticabile la "translatio iudicii" dinanzi a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)