Sez. U, Sentenza n. 4109 del 22/02/2007 (Rv. 595428 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Pronunce della Corte di cassazione in tema di giurisdizione sia a seguito di ricorso ordinario, sia di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., sia in sede di regolamento preventivo - Principio della "translatio iudicii" - Applicabilità - Fondamento - Estensione di detto principio anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito - Ostatività dell'attuale disciplina normativa processuale - Possibile violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Superamento mediante idonea attività interpretativa adeguatrice individuante nella proponibilità del conflitto negativo di giurisdizione il rimedio per la risoluzione della questione conseguente riconducibile all'eventuale duplice diniego di giurisdizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360, comma primo, n. 1), cod. proc. civ. - previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata - sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, opera la "translatio iudicii", così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. Il principio della "translatio iudicii" è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametri costituzionale di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale, impeditiva disciplina processuale, dal momento che, in virtù di una interpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronuncia del giudice di merito dichiarativo del difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle parti è dato, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., sicché il meccanismo correttivo della situazione di stallo, consente, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la "translatio iudicii".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)