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Sez. 1, Sentenza n. 6997 del 28/03/2006 (Rv. 590941 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza-ingiunzione - Preventiva contestazione dell'addebito con concessione di termine per le difese - Necessità - Conseguenze - Unico atto contenente tanto l'ordinanza-ingiunzione che la contestazione - Efficacia dell'ingiunzione - Subordinazione all'inutile decorso del termine per le difese - Configurabilità - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dalla scadenza del termine per le difese - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590941-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza-ingiunzione deve essere necessariamente preceduta, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione dell'addebito, con la concessione del termine di giorni trenta per produrre scritti difensivi o documenti o per chiedere di essere sentiti. Ne consegue che qualora venga notificato un unico atto contenente tanto l'ordinanza-ingiunzione quanto la contestazione, l'atto ha natura mista e l'efficacia dell'ingiunzione resta condizionata all'inutile decorso del termine per svolgere le proprie difese, sicché solo allo scadere di detto termine può iniziare a decorrere il termine per proposizione dell'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie in tema di emessione di assegni bancari senza provvista).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)