Sez. 2, Sentenza n. 1394 del 23/01/2007 (Rv. 595232 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Avviso all'interessato relativo alla facoltà di produrre scritti difensivi - Omissione - Nullità del procedimento o dell'ordinanza - Ingiunzione - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'omissione, all'atto della contestazione della violazione o all'atto della notificazione del relativo verbale di accertamento, della facoltà dell'interessato di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi, non produce alcuna nullità del procedimento di irrogazione della sanzione nè del provvedimento di ordinanza-ingiunzione, in quanto le argomentazioni difensive che l'incolpato avrebbe potuto far valere in sede amministrativa possono essere efficacemente dedotte in sede giurisdizionale, all'interno del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)