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Sez. L - , Sentenza n. 6 del 02/01/2020 (Rv. 656362 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Superamento della pregiudizialità penale ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656362-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l'articolo 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, che ha previsto la regola generale dell'autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c., sicché non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità per i giudizi disciplinari iniziati dal 16 novembre 2009, ovvero dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, dell'art. 14 del c.c.n.l. del comparto sanità relativo al triennio 2002-2005, nonché dell'omologo art. 6, comma 4, del c.c.n.l. relativo al triennio 2006-2009, nella parte in cui prevedevano, in caso di commissione in servizio di gravi illeciti di rilevanza penale, la sospensione del procedimento disciplinare fino al giudicato penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)