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Sez. L - , Ordinanza n. 6660 del 06/03/2023 (Rv. 667034 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Impugnativa della sanzione disciplinare - Prove assunte nel giudizio penale - Sentenza di assoluzione non definitiva - Vincolatività nel giudizio civile - Esclusione - Sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p. passata in giudicato - Obblighi conformativi del giudice e della P.A. - Sussistenza. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667034-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)