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Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 30/10/1958 (Rv. 882240 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - DIFFERENZA DELLA VENDITA OBBLIGATORIA. VENDITA - PROMESSA DI VENDITA DI COSA ALTRUI - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA, DI CUI ALL'ART. 2932 CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.
Stato
decisa il 1958-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882240-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - DIFFERENZA DELLA VENDITA OBBLIGATORIA. VENDITA - PROMESSA DI VENDITA DI COSA ALTRUI - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA, DI CUI ALL'ART. 2932 CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ.

A) il contratto preliminare di vendita si diversifica dalla vendita obbligatoria, la quale ha soltanto un effetto immediato obbligatorio e non traslativo, in quanto mentre nel primo occorre una ulteriore manifestazione di volontà da parte dei contraenti, nel secondo l'obbligazione è già sorta ed il venditore è impegnato a fare acquistare la cosa al compratore, il quale, a sua volta, è obbligato a pagarne il prezzo appena ne avrà ottenuto la consegna. B) nell'ipotesi di una promessa di vendita di cosa altrui (vendita obbligatoria e non traslativa), ove il promittente non adempia all'Obbligo di concludere il contratto definitivo, l'altra parte può ottenere, a norma dell'art. 2932 codice civile, una sentenza costitutiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)