Sez. 2, Sentenza n. 593 del 24/01/1980 (Rv. 403977 - 01)
VENDITA - EFFETTI - OBBLIGATORI - PROMESSA DI VENDITA - VENDITA OBBLIGATORIA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - DIFFERENZE.*
VENDITA - EFFETTI - OBBLIGATORI - PROMESSA DI VENDITA - VENDITA OBBLIGATORIA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - DIFFERENZE.*
La vendita obbligatoria in cui l'efficacia traslativa del contratto e differita al verificarsi di un certo fatto o al compimento di un determinato atto, senza necessita di una ulteriore manifestazione di volonta delle parti, differisce dal contratto preliminare di vendita per il fatto che le parti non assumono l'impegno di concludere una futura vendita (come nel contratto preliminare), ma si obbligano immediatamente, il venditore a trasferire il diritto e il compratore a pagare il prezzo convenuto, anche se l'effetto traslativo del contratto e rinviato ad un momento successivo. (V 2525/71, mass n 353568; (V 2751/69, mass n 342449; (V 241/62, mass n 250374; (V 3561/58, mass n 882240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)