Sez. U, Sentenza n. 7227 del 21/04/1995 Ud. (dep. 23/06/1995) Rv. 201376 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero | Diniego - Celebrazione del processo con rito ordinario - Utilizzabilità del fascicolo del P.M. ai fini di prova - Esclusione - Diniego del P.M. ritenuto ingiustificato all'esito del dibattimento - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Consenso del pubblico ministero
Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 433, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 433, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)