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Sez. 2, Sentenza n. 1404 del 06/03/1979 (Rv. 397712 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ELENCO EX ART 844 COD CIV - CARATTERE ESEMPLIFICATIVO - LIMITI - TASSATIVITA DEL GENUS - CONSEGUENZE - REQUISITI DELLA MATERIALITA E DEL CARATTERE INDIRETTO O MEDIATO DELLA IMMISSIONE, E DELL'ATTUALITA DI UNA SITUAZIONE DI INTOLLERABILITA - NECESSITA - INFILTRAZIONE D'ACQUA NEL FONDO ALTRUI PRODOTTA DALL'ASSIDUA IRRIGAZIONE DEL FONDO PROPRIO COLTIVATO "A MARCITA" - SUSSISTENZA DEI PREDETTI REQUISITI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397712-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ELENCO EX ART 844 COD CIV - CARATTERE ESEMPLIFICATIVO - LIMITI - TASSATIVITA DEL GENUS - CONSEGUENZE - REQUISITI DELLA MATERIALITA E DEL CARATTERE INDIRETTO O MEDIATO DELLA IMMISSIONE, E DELL'ATTUALITA DI UNA SITUAZIONE DI INTOLLERABILITA - NECESSITA - INFILTRAZIONE D'ACQUA NEL FONDO ALTRUI PRODOTTA DALL'ASSIDUA IRRIGAZIONE DEL FONDO PROPRIO COLTIVATO "A MARCITA" - SUSSISTENZA DEI PREDETTI REQUISITI - CONFIGURABILITA.*

Sebbene l'art 844 cod civ contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo la espressa menzione di alcune di tali immissioni, seguono le parole "e simili propagazioni", tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti all'estrinsecazione del diritto di proprieta fa si che la tassativita sussista nel genus, se non nella species. Pertanto, considerando sia le caratteristiche delle immissioni espressamente menzionate, sia la necessita che si tratti di "propagazioni", sia, infine, la ratio della norma, il suo dettato e passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, a ipotesi che presentino i requisiti: della materialita dell'immissione, e cioe necessita che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (ad es: radiazioni nocive) o su apparecchiature (ad es: correnti elettriche e onde elettromagnetiche); del carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; dell'attualita di una situazione di intollerabilita, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuita, o almeno periodicita, anche se non ad intervalli regolari, dell'immissione. Tali requisiti ricorrono nel caso di infiltrazione d'acqua nel fondo altrui, prodotta dall'assidua irrigazione del fondo proprio, coltivato "a marcita". (V 3889/77, mass n 387577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)