Sez. 2, Sentenza n. 3889 del 07/09/1977 (Rv. 387577 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - IMMISSIONI VIETATE - REQUISITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - IMMISSIONI VIETATE - REQUISITI.*
Sebbene l'art 844 cod civ contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo la espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole 'e simili propagazionì, tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione del diritto di proprieta fa si che la tassativita sussiste nel genus, se non nella species. Pertanto, la norma e passabile di applicazione, per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti: 1) materialita dell'immissione, cioe che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (per esempio, radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; 3) attualita di una situazione di intollerabilita, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuita, o almeno periodicita, anche se non a intervalli regolari, dell'immissione. Questi requisiti non ricorrono nell'ipotesi in cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle acque piovane sporgano oltre la linea di confine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)