Sez. 1, Sentenza n. 33670 del 17/06/2005 Ud. (dep. 14/09/2005) Rv. 232278 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Armi da bersaglio da sala - Armi comuni da sparo - Limiti.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
Le armi cosiddette " da bersaglio da sala" ad emissione di gas o ad aria compressa o a gas compressi, non rientrano nella categoria delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non superiore a 7, 5 Joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta obbligo di denuncia e il porto non è soggetto ad autorizzazione, anche se il catalogo delle armi comuni da sparo non è stato ancora aggiornato in conformità, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del rispettivo regolamento contenuto nel D.M. 9 agosto 2001 n. 362, la disciplina vigente in materia di armi é stata armonizzata con quella di altri paesi comunitari.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 21/12/1999 num. 526 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 09/08/2001 num. 362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)