Sez. 1, Sentenza n. 8771 del 21/04/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 213953 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Armi comuni da sparo - Armi da bersaglio da sala - Limitata offensività - Possibilità di escluderne la qualificazione di arma da parte della commissione consultiva - Esclusione - Ragione: formulazione letterale della norma - Fattispecie: fuciletto tipo flobert cal.9.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
In tema di armi, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle ad emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala".(Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessaria la verifica della commissione consultiva in relazione ad un fuciletto tipo flobert cal. 9 marca Manu Arm di fabbricazione francese, rientrante tra le armi da bersaglio da sala, del quale era stata eccepita la limitatissima capacità offensiva in relazione alle caratteristiche del munizionamento).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)