Sez. 1, Sentenza n. 12606 del 16/05/1986 Ud. (dep. 10/11/1986) Rv. 174243 - 01
ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - CESSIONARIO OD ACQUIRENTE NON MUNITO DI PORTO D'ARMA O DI NULLA OSTA RILASCIATO DAL QUESTORE - REATO IPOTIZZABILE.*
ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - CESSIONARIO OD ACQUIRENTE NON MUNITO DI PORTO D'ARMA O DI NULLA OSTA RILASCIATO DAL QUESTORE - REATO IPOTIZZABILE.*
La vendita o cessione illegale di armi comuni da sparo tra privati non è penalmente sanzionata dagli artt. 9 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, la cui applicazione deve ritenersi circoscritta a quei casi di fabbricazione, introduzione, vendita o cessione di armi per i quali è prescritta licenza di polizia, ma all'art. 4 d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. In legge 22 dicembre 1956, n. 1452, che, nel prescrivere il divieto di vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore, ha esteso tale Obbligo, anche nel caso di cessione tra privati, con l'ulteriore imposizione, a carico del cedente, di darne avviso all'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 58 Reg. Di P.S. e, a carico del cessionario, di denunciare la detenzione dell'arma ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. (Conf mass n 171602; (Conf mass n 167200; (Conf mass n 163179).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Decreto Legge 22/11/1956 num. 1274 art. 4, Legge 22/12/1956 num. 1452, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)