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Sez. 1, Sentenza n. 2442 del 15/02/1984 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163179 - 01

ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Stato
decisa il 1984-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163179-01

ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*

Nell'ipotesi in cui un privato venda o comunque ceda ad altro privato che sia munito di permesso di porto d'armi, un'arma comune da sparo senza darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza, la norma applicabile è quella dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956 n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956 n. 1452 e non già quelle degli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/11/1956 num. 1274 art. 4, Legge 22/12/1956 num. 1452 art. 4, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)