Sez. 2, Sentenza n. 4274 del 20/02/2013 (Rv. 625266 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE | Dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere - Necessità - Scrittura privata autenticata - Inidoneità - Sanzione - Nullità - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam", di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)