Sez. 2, Sentenza n. 21014 del 12/10/2011 (Rv. 619859 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE | Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE
Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)