Sez. 5, Sentenza n. 20784 del 14/10/2016 (Rv. 641466 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Attuari, agronomi, chimici e geologi - Contributo all'ente di previdenza ex art. 8, comma 3, del d.lgs.n. 103 del 1996 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema d'IRPEF, il contributo integrativo di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 1996 a favore delle casse o enti di previdenza competenti (nella specie, a favore dell'ente gestore della previdenza obbligatoria degli attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi) non costituisce costo deducibile dal reddito complessivo, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente dello stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 8 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)