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Sez. 5, Sentenza n. 13465 del 13/06/2014 (Rv. 631312 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Dottori commercialisti - Contributo di cui all'art. 11 della legge n. 21 del 1986 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631312-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

Il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, da versare alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non costituisce "costo" deducibile, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)