Sez. 5, Sentenza n. 26475 del 04/11/2008 (Rv. 605395 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Rinunce dei soci ai crediti - Art. 55, comma quarto, del d.P.R. n. 917 del 1986 nel testo anteriore alla modifica recata dal d.l. n. 557 del 1993 - Sopravvenienza attiva - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dal testo originario dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono eccettuate dalle sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai soli crediti "derivanti da precedenti finanziamenti"; la soppressione di tale inciso, disposta dal decreto-legge n. 557 del 1993 (conv. nella legge n. 133 del 1994), ha prodotto i suoi effetti a partire dall'esercizio 1993; ne consegue che le rinunce dei soci a crediti non derivanti da precedenti finanziamenti (nella specie, rinunce a crediti da prestazioni commerciali), anche se anteriori al periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, vanno considerate delle vere sopravvenienze attive da conteggiare nel reddito imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 4, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)