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Sez. 5, Sentenza n. 2710 del 25/02/2002 (Rv. 552493 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Rinunce dei soci ai crediti - Art. 55, comma quarto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Testo in vigore prima della modifica recata dal D.L. n. 557 del 1993 - Portata - limitata ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti - Rinunce dei soci ad altri crediti relativi ad esercizi anteriori alla novella - Esclusione - Fattispecie - Rinuncia ai dividendi.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552493-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dal testo originario dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono eccettuate dalle sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai soli crediti "derivanti da precedenti finanziamenti"; la soppressione di tale inciso, disposta dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha prodotto i suoi effetti a partire dall'esercizio 1993.Ne consegue che le rinunce dei soci a crediti non derivanti da precedenti finanziamenti (nella specie, rinunce ai dividendi), anteriori al periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 (nella specie, deliberati nel 1989), vanno considerate delle vere sopravvenienze attive da conteggiare nel reddito imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1986 num. 917 art. 55 com. 4, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1 lett. G, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)