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Sez. 6, Sentenza n. 2061 del 17/12/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227896 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Pubblico Ministero - Ricezione di verbale di sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla P.G. ex art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Potere di qualificarlo come sequestro probatorio - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227896-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma primo stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma terzo, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)