Sez. 3, Sentenza n. 1038 del 30/03/1995 Cc. (dep. 28/09/1995) Rv. 202953 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Pubblico Ministero - Ricezione di verbale di sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla P.G. ex art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Potere di qualificarlo - Conseguenze - Fattispecie: pretesa violazione dell'art. 321 cod. proc. pen..
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere
Il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma primo stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma terzo, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M.. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotta violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sull'assunto che il P.M. non poteva senza adeguata motivazione riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il G.I.P. della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)