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Sez. L, Sentenza n. 10742 del 02/12/1996 (Rv. 500978 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Censura limitata alla questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500978-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

È inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto soltanto il dubbio di incostituzionalità di una norma, a meno che la soluzione di tale dubbio con una sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale non consenta al ricorrente di ottenere una pronuncia di merito favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)