Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 05/05/1973 (Rv. 363715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CENSURA LIMITATA ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CENSURA LIMITATA ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il ricorso per Cassazione, se limitato soltanto ad una questione di legittimita costituzionale (ritenuta manifestamente infondata nel giudizio di merito) che non riproponga, cioe, l'esame delle questioni di rito e di merito ai fini della cui decisione la legittimita costituzionale della norma puo unicamente essere denunciata, e inammissibile.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)