Sez. 6, Sentenza n. 10508 del 28/02/2001 Cc. (dep. 14/03/2001) Rv. 218438 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO | Notifica al difensore - Necessità - Esclusione - Avviso orale da parte della polizia - Sufficienza.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO
In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, la estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che ai difensori sia data formale notifica della udienza, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso orale dato dalla polizia giudiziaria al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 566, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 566, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)