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Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 12/01/1984 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164321 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA IN AREA VINCOLATA DA DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICABILITÀ DAL PIANO REGOLATORE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PREFABBRICATO DI 27 MQ IN ZONA DI RISPETTO STRADALE.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164321-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA IN AREA VINCOLATA DA DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICABILITÀ DAL PIANO REGOLATORE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PREFABBRICATO DI 27 MQ IN ZONA DI RISPETTO STRADALE.*

In tema di esclusioni oggettive dall'amnistia per i reati edilizi, previste dall'art. 2 lett. C) n. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, detta normativa esclude l'applicabilità del beneficio soltanto quando sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico, previsti da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, da valutarsi, a secondo dei casi e della natura del vincolo, in potenza ed in atto, nonché da norme poste a tutela dell'incolumità o dell'igiene pubblica e non per altro fattore, ancorché rilevante. Infatti detti interessi pubblici sono di elencazione tassativa e ad essi non è assimilabile, nemmeno per estensione logica, il divieto eventuale, ancorché assoluto, di edificazione contemplato nei piani regolatori generali e particolareggiati, ai fini dell'esclusione dall'amnistia della commessa violazione. (nella specie la suprema Corte ha annullato la sentenza che aveva negato l'applicabilità dell'amnistia alla installazione, senza concessione edilizia, di un prefabbricato di circa 27 metri quadrati in zona di rispetto stradale). (V mass n 159645).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)