Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 22/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168676 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 - APPLICAZIONE AI REATI EDILIZI - CRITERI - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI - ASSENZA DI VINCOLI DI INTERESSE PUBBLICO - NECESSITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 - APPLICAZIONE AI REATI EDILIZI - CRITERI - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI - ASSENZA DI VINCOLI DI INTERESSE PUBBLICO - NECESSITÀ.*
In tema di reati edilizi, l'art. 2 lett. C) del decreto di amnistia del 1981 esclude dal beneficio il reato di cui all'art. 17 lett. B) della legge n. 10 del 1977, a meno che non si tratti di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche ai volumi esistenti e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di vario genere. Ne consegue che per potersi applicare l'amnistia si deve avere riguardo unicamente alla limitata entità dei volumi realizzati ed all'assenza di vincoli sopra indicati, a nulla rilevando la destinazione d'uso della costruzione realizzata. (V mass n 165779, sulla prima parte; (V mass n 164321).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)