Sez. 3, Sentenza n. 101 del 08/01/1999 (Rv. 522067 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione - Criteri - Triplo della pensione sociale - Utilizzabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico è scorretto qualsiasi criterio che faccia riferimento al reddito (reale o presunto) della persona danneggiata, e tra questi il criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Legge 26/02/1977 num. 4 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)